Proporzionale
http://dati.camera.it/ocd/sistemaElettorale.rdf/se4 an entity of type: sistemaElettorale
Preparata da una intensa discussione parlamentare, la legge 15  agosto 1919, n. 1401, successivamente rifluita nel Testo unico 2  settembre 1919, n. 1495, introdusse il sistema proporzionale nella  legislazione elettorale italiana, dopo che la legge 16 dicembre 1918, n.  1495, aveva introdotto il suffragio universale maschile, dichiarando  elettori tutti i cittadini maschi di almeno 21 anni di età.
La riforma elettorale proporzionale, affermatasi con larga maggioranza sia alla Camera che al Senato, corrispondeva ad una profonda evoluzione del quadro politico, con l'ormai avvenuta affermazione dei grandi partiti di massa (socialisti e cattolici) all'indomani della Prima guerra mondiale.
In base alla nuova legge elettorale, l'elettore era chiamato ad esprimere la propria preferenza di lista su schede a stampa obbligatorie che riportavano i contrassegni dei partiti, presentate, in ogni collegio da un numero di elettori variabile tra i 300 ed i 500. L'elettore poteva esprimere da uno a quattro voti di preferenza per i candidati della lista votata o, con il cosiddetto "voto aggiunto", anche per candidati di altre liste. Il "voto aggiunto", introdotto per mitigare gli effetti del passaggio dal collegio uninominale alla proporzionale, era tuttavia sottoposto ad una serie di limitazioni: poteva essere espresso solo in alternativa al voto di preferenza, entro un certo numero di voti (1 se i deputati da eleggere erano 5; 2 se erano da 6 a 10; 3 se erano da 11 a 15).
Ai fini della formazione della rappresentanza, il territorio del Regno d'Italia fu diviso (r.d. 10 settembre 1919, n. 1576) in 54 collegi. La ripartizione dei seggi avveniva con il metodo d'Hondt o delle divisioni successive, che prevedeva la divisione della cifra elettorale ottenuta dalle singole liste per i numeri naturali sono alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e l'assegnazione dei seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti.
Dopo aver ripartito i seggi spettanti a ciascuna lista nell'ambito del collegio, i seggi venivano assegnati, nell'ambito delle liste, ai candidati che avevano la cifra individuale più altra, risultante dalla somma dei voti di lista con i voti di preferenza e gli eventuali voti aggiunti.
La nuova legge elettorale proporzionale fu applicata per la prima volta nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1919, che segnarono il ridimensionamento delle forze politiche di area liberale e l'affermazione del Partito socialista e del Partito popolare. Strettamente connessa alla nuova legislazione elettorale fu una profonda modifica del Regolamento della Camera (1920-1922), con la previsione dei gruppi parlamentari e del sistema delle commissioni permanenti, composte di membri designati proporzionalmente dei gruppi, che, all'interno del processo legislativo, sostituì il vecchio sistema degli uffici.
									
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								La riforma elettorale proporzionale, affermatasi con larga maggioranza sia alla Camera che al Senato, corrispondeva ad una profonda evoluzione del quadro politico, con l'ormai avvenuta affermazione dei grandi partiti di massa (socialisti e cattolici) all'indomani della Prima guerra mondiale.
In base alla nuova legge elettorale, l'elettore era chiamato ad esprimere la propria preferenza di lista su schede a stampa obbligatorie che riportavano i contrassegni dei partiti, presentate, in ogni collegio da un numero di elettori variabile tra i 300 ed i 500. L'elettore poteva esprimere da uno a quattro voti di preferenza per i candidati della lista votata o, con il cosiddetto "voto aggiunto", anche per candidati di altre liste. Il "voto aggiunto", introdotto per mitigare gli effetti del passaggio dal collegio uninominale alla proporzionale, era tuttavia sottoposto ad una serie di limitazioni: poteva essere espresso solo in alternativa al voto di preferenza, entro un certo numero di voti (1 se i deputati da eleggere erano 5; 2 se erano da 6 a 10; 3 se erano da 11 a 15).
Ai fini della formazione della rappresentanza, il territorio del Regno d'Italia fu diviso (r.d. 10 settembre 1919, n. 1576) in 54 collegi. La ripartizione dei seggi avveniva con il metodo d'Hondt o delle divisioni successive, che prevedeva la divisione della cifra elettorale ottenuta dalle singole liste per i numeri naturali sono alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e l'assegnazione dei seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti.
Dopo aver ripartito i seggi spettanti a ciascuna lista nell'ambito del collegio, i seggi venivano assegnati, nell'ambito delle liste, ai candidati che avevano la cifra individuale più altra, risultante dalla somma dei voti di lista con i voti di preferenza e gli eventuali voti aggiunti.
La nuova legge elettorale proporzionale fu applicata per la prima volta nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1919, che segnarono il ridimensionamento delle forze politiche di area liberale e l'affermazione del Partito socialista e del Partito popolare. Strettamente connessa alla nuova legislazione elettorale fu una profonda modifica del Regolamento della Camera (1920-1922), con la previsione dei gruppi parlamentari e del sistema delle commissioni permanenti, composte di membri designati proporzionalmente dei gruppi, che, all'interno del processo legislativo, sostituì il vecchio sistema degli uffici.
			
			
				
					
						 
								
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							 1921
						
					
					
				
			
		
	
	
		
		
		
		
			
				
			
		
		
			
			
				
					
						 
								
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							 1919
						
					
					
				
			
		
	
	
		
		
		
		
			
				
					
					
				
			
		
		
								
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								1919-1921
							
						
								
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								Proporzionale
							
						
								
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								2018-02-20T11:34:11Z
							
						
								
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						Dopo l'introduzione, nel 1918, del suffragio universale maschile, il sistema elettorale fu interessato nel 1919 da una complessiva riforma, con il passaggio ad un sistema proporzionale con scrutinio di lista, parzialmente corretto dalla possibilità del "panachage" (voto aggiunto per candidati di liste diverse da quella votata). Strettamente connessa alla nuova legislazione elettorale fu una profonda modifica del Regolamento della Camera (1920-1922), con la previsione dei gruppi parlamentari e del sistema delle commissioni permanenti